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Domande Frequenti

I soggetti destinatari delle disposizioni degli artt. 68 e 69 del CAD sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione; tra queste, si annoverano gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il combinato disposto degli artt. 68 e 69 del CAD non opera alcuna distinzione circa la tipologia di scopo di un software. L’oggetto dell’obbligo sancito dalle richiamate disposizioni è il software di titolarità della pubblica amministrazione.
L’amministrazione deve considerarsi titolare di un software realizzato su proprie specifiche indicazioni ogni qual volta che:
  • abbia commissionato la soluzione, attraverso un contratto di appalto o altra fattispecie negoziale, e il contratto preveda l’acquisizione in capo ad essa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul software sviluppato su sua committenza o comunque non attribuisca tale titolarità in capo all’appaltatore o a terzi;
  • il software sia stato realizzato da risorse interne all’amministrazione.
Gli artt. 68 e 69 del CAD si applicano in ogni caso di acquisizione da parte delle PA di soluzioni, programmi informatici o parti di esso indipendentemente dal tipo di procedura. Per ulteriori informazioni in merito al CAD si veda questo link.
È necessario distinguere tra software sviluppato specificamente su richiesta della Pubblica Amministrazione (o sviluppato al suo interno) e software di natura commerciale di cui un’amministrazione abbia invece acquisito una licenza d’uso. Solo il software appartenente alla prima categoria è soggetto all’art. 69 del CAD in materia di riuso: per tali soluzioni le amministrazioni devono obbligatoriamente acquisire la piena titolarità del codice sorgente e devono procedere con il rilascio in open source. Il software commerciale acquisito invece mediante licenza d’uso non può essere messo a riuso.
Le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, adottate dall’AgID in attuazione dagli articoli 68 e 69 del CAD, prevedono che la scelta della licenza da parte di una PA sia effettuata scegliendo una licenza tra quelle certificate da Open Source Iniziative. Per ulteriori informazioni in merito alle licenza si veda questa risorsa.
Le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, adottate dall’AgID in attuazione dagli articoli 68 e 69 del CAD, definiscono, al paragrafo 3.5.3, l’albero decisionale per la scelta di una licenza aperta; in particolare, se il rilascio del software si riferisce ad una modifica di software open source esistente (quindi preso a riuso da altre amministrazioni o di proprietà di terze parti) l’amministrazione utilizzerà la stessa licenza con la quale è stato originariamente distribuito il software, per favorirne la massima interoperabilità e riuso con altri utilizzatori del medesimo software.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1-quater è istituito presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale che ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. Chiunque può segnalare presunte violazioni delle disposizioni del CAD, tra cui quelle ex artt. 68 e 69, accedendo all’apposita area dedicata presente sul sito dell’AgID
Il CAD non prevede sanzioni dirette; tuttavia, qualora una PA disattenda alle disposizioni concernenti le modalità di acquisizione di un software potrebbero configurarsi profili di responsabilità dirigenziale e disciplinare fermo restando l’eventuale responsabilità per danno erariale.
Il CAD non prevede sanzioni dirette; tuttavia, fermi restando eventuali profili di responsabilità dirigenziale e disciplinare, il mancato rilascio in riuso delle soluzioni software impedisce ad altre amministrazioni di procedere alla relativa valutazione ed acquisizione in riuso, configurando così una possibile responsabilità per danno erariale.
L'indice di vitalità (vitality index), così come previsto dalle linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni indica il grado di attività svolta nell'ultimo arco temporale su ogni repository indicizzato in catalogo. Una spiegazione approfondita dei parametri utilizzati per effettuare il calcolo è presente in questa pagina. Questo indice è calcolato ogni notte e, attualmente, la finestra temporale considerata è di 60 giorni.
Per ogni soluzione presa a riuso è possibile effettuare una semplice dichiarazione come previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Per effettuare questa operazione è possibile seguire le indicazioni riportate nella pagina dedicata.
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